Rischi specifici
Si ricorda che:
- Pericolo (D.Lgs. 81/2008 art.2 c.1 lettera r): proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- Rischio (D.Lgs. 81/2008 art.2 c.1 lettera s): probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
I rischi nei luoghi di lavoro possono distinguersi in tre tipologie:
- Per la sicurezza, o di natura infortunistica: responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni. Sono collegati, ad esempio, a carenze strutturali dell’ambiente di lavoro o a carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature;
- Per la salute, o di natura igienico-ambientale: responsabili della potenziale compromissione della salute del lavoratore (come definita dal D.Lgs. 81/2008 art.2 c.1 lettera o). Sono derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, alla movimentazione manuale dei carichi e all’utilizzo dei videoterminali (VDT);
- Trasversali, o di natura organizzativa: legati all’organizzazione ed alla sfera psico-sociale del lavoro.
I rischi generali sono quelli riscontrabili diffusamente in tutte le attività e che possono, quindi, riguardare tutti i soggetti a prescindere dalle specifiche circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. I rischi specifici, invece, sono quelli propri del contesto in cui l'attività viene svolta.
I rischi specifici individuati nell’ambito delle attività di lavoro svolte presso il DISAFA possono essere distinti in due categorie:
- Rischi negli ambienti del Dipartimento adibiti alla Ricerca e diversi dagli uffici (laboratori, serre, tunnel, camere di crescita, celle climatiche);
- Rischi nelle attività agricole, forestali ed agroalimentari in ambiente esterno (campo, frutteto, vigneto, bosco, pascolo, ecc.) o confinato (silos, segherie, mulini, cantine, impianti di biogas, ecc.).
Per eliminare o minimizzare il rischio è necessario:
- attenersi scrupolosamente alle norme generali di condotta e alle buone prassi;
- adottare le misure generali di tutela (tecniche, organizzative, procedurali, individuali);
- utilizzare i dispositivi di protezione collettiva (DPC) e individuale (DPI) prescritti in fase di valutazione del rischio specifico al quale si è esposti.
N.B.: i dispositivi di protezione sono prescritti con lo scopo di eliminare o minimizzare il danno potenziale associato al rischio residuo. Non sostituiscono le misure di prevenzione. I DPC sono misure di protezione prioritarie rispetto ai DPI.
Consulta il documento relativo ai Rischi specifici presso il DISAFA.